STATUTO


 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SICULO-CALABRA DI UROLOGIA
DENOMINAZIONE

ART.1 – È costituita un’Associazione tra Urologi e cultori delle discipline urologiche denominata “SSCU – Società Siculo Calabra di Urologia”.

SEDE

ART.2 – L’Associazione ha sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Porrettana 76, presso EVCM srl. Il Consiglio Direttivo potrà istituire uffici di segreteria e/o sedi operative in qualsiasi località, purché situate in Italia.

DURATA

ART.3 – La durata dell’Associazione è illimitata.

SCOPO

ART.4 – L’Associazione ha per scopo la formazione delle figure professionali afferenti alle scienze urologiche. L’Associazione, al fine di perseguire il proprio scopo sociale, si propone di organizzare Convegni, Corsi, Congressi, pubblicazioni e scambi culturali nonché promuovere indagini, studi scientifici e la diffusione dell’urologia attraverso tutti i possibili mezzi di comunicazione, e di curare i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche, con gli Organi Professionali e le Istituzioni in genere.
ART.5 – L’Associazione non ha scopo di lucro né di tutela sindacale, è apolitica e apartitica.
L’Associazione potrà inoltre federarsi con altre Associazioni che abbiano finalità analoghe.
L’Associazione intende:
- contribuire alla redazione di buone pratiche cliniche e raccomandazioni, in stretta attinenza all’evidenze scientifiche e alle buone pratiche recepite in ambito nazionale e internazionale anche in collaborazione con gli Organismi, gli Enti, le Istituzioni come previsti dalla normativa vigente;
- costituire un punto di riferimento e attivare un’interlocuzione e una collaborazione costante con le istituzioni pubbliche nazionali e regionali, con altri organismi e commissioni presenti sul territorio, con le altre Società Scientifiche e con il mondo degli operatori sanitari;
- svolgere attività e iniziative di Educazione Continua in Medicina e attivare percorsi, programmi e progetti di formazione permanente e aggiornamento professionale destinati a tutti gli associati, agli operatori sanitari.

ATTIVITA’ E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

ART.6 – Per il raggiungimento dello scopo associativo, l’Associazione potrà chiedere contributi ad Enti pubblici e privati, finanziamenti, sovvenzioni, raccogliere fondi, ricevere donazioni.
L’Associazione potrà, compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge, che riterrà utile o opportuna al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Per il perseguimento degli scopi sociali, l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In casi di particolare necessità, potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
L’Associazione, inoltre potrà perseguire il proprio scopo sociale anche in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata che operi nell’ambito degli scopi statutari o in ambiti affini oppure associarsi con altre associazioni ed istituzioni operanti nello stesso settore che garantiscano le medesime condizioni di democraticità e gratuità e la collaborazione per il raggiungimento degli scopi ed obiettivi sociali.
L’associazione e i suoi legali rappresentanti sono indipendenti e non perseguiranno, in nessuna forma, finalità sindacali, né eserciteranno attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie per le attività di formazione.
L’Associazione annualmente programmerà per i propri associati percorsi di aggiornamento scientifico-professionale ed ECM.

SOCI

ART.7 – I soci possono essere:
- Soci ordinari
- Soci onorari
ART.8 – L’Associazione è aperta e possono farne parte con la qualifica di Socio ordinario gli specialisti in Urologia ed i medici operanti in ambito urologico.
Le domande di ammissione all’Associazione in qualità di Socio ordinario devono essere presentate al Consiglio Direttivo che, dopo la valutazione, le sottoporrà all’approvazione, a maggioranza dei presenti con diritto di voto, dell’Assemblea dei Soci.
ART.9 – Sono Soci onorari coloro che hanno rivestito la carica di Presidente e coloro che si sono resi meritevoli nel campo delle scienze urologiche o si sono particolarmente adoperati per il perseguimento dei fini dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti con diritto di voto l’attribuzione della qualifica di Socio onorario su proposta del Comitato direttivo.
I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e non hanno l’obbligo di pagamento della quota associativa.
ART.10 – L’ammissione dei Soci ordinari ed onorari è rimessa al giudizio insindacabile dell’Assemblea, che delibererà in proposito a maggioranza dei presenti con diritto di voti.
I Soci ordinari e onorari partecipano di diritto alle manifestazioni associazionali, hanno diritto di voto e di parola nelle assemblee, possono far parte degli organi dell’Associazione, possono proporre nuovi Soci.
I Soci sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi dell’Associazione e si impegnano ad una mutua assistenza, culturale e professionale al fine di una crescita qualitativa, scientifica ed assistenziale mirata allo sviluppo dell’Associazione ed al miglioramento della assistenza al paziente.
ART.11 – La qualità di Socio si perde per dimissioni o decadenza.
Il Collegio dei Probiviri potrà deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, l’esclusione dall’Associazione del socio che abbia offeso o danneggiato l’immagine ovvero materialmente l’Associazione e/o i suoi Organi.

QUOTE

ART.12 – La quota annua di iscrizione è deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Il versamento dovrà essere effettuato dai Soci a mani del Tesoriere, o all’Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo, entro un mese dal ricevimento della comunicazione. Gli Specializzandi sono esonerati dal pagamento della quota. Il Consiglio Direttivo, in particolari circostanze, può decidere di esonerare temporaneamente dal pagamento della quota anche altri Soci.

PATRIMONIO

ART.13 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote versate annualmente dai Soci, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi versati volontariamente dai Soci o da terzi (sia persone fisiche, sia Società o altri Enti Pubblici e Privati);
- da lasciti, legati, donazioni o eredità da chiunque voglia aiutare finanziariamente l’Associazione.

In ogni caso le attività sociali potranno essere finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici o soggetti privati, con assoluta esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
L’attività di ECM sarà svolta tramite autofinanziamento e con i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e della normativa vigente.
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Durante la vita associativa il patrimonio non può essere distribuito, anche in modo indiretto, agli associati.

BILANCIO ANNUALE

ART. 14 - L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio, sulla base delle scritture contabili sistematiche che evidenziano in ordine cronologico le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, l’Associazione ha l’obbligo di redigere un bilancio consuntivo economico e finanziario annuale che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Associati. Copia del bilancio dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati, insieme alla convocazione dell’Assemblea che porta all’ordine del giorno l’approvazione, almeno venti giorni prima della data in cui l’Assemblea è convocata. Gli avanzi di gestione saranno destinati ad incrementare il fondo patrimoniale per il raggiungimento degli scopi statutari e non potranno in nessun caso essere distribuiti agli associati.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale, dopo l’approvazione, sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione in area accessibile al pubblico per tre anni.
ART.15 – I Beni, gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere reimpiegati per lo scopo dell’Associazione. Se ne fa assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione stessa non siano imposte per legge.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.16 – Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.
- il Comitato Scientifico .
Tutte le cariche non sono remunerate.



L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.17 – L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente, mediante avviso da inviarsi almeno un mese prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun Socio, con lettera raccomandata oppure tramite posta elettronica.
Ogni Socio in regola con le quote sociali ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno i 2/3 dei Soci e/o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Presidente che, dopo aver consultato il Comitato Direttivo, convocherà i Soci, a mezzo posta elettronica, dai 15 ai 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 21 soci intervenuti aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza semplice dei votanti.
L’Assemblea ratifica i risultati delle elezioni delle cariche sociali comunicate dal Presidente del seggio elettorale costituito con le modalità previste dal Regolamento dell’Associazione.
ART.18 – L’Assemblea:
- esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell’attività finanziaria e la relazione che lo accompagna, presentati dal Comitato direttivo nonché il bilancio preventivo;
- elegge il Presidente
- elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- indice il Congresso annuale e ne designa il Presidente;
- ratifica l’accettazione dei nuovi Soci.
Le elezioni alle cariche sociali avverranno con voto segreto o palese anche attraverso sistemi informatici, secondo il previsto regolamento.
ART.19 – L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
ART.20 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, anche in forma elettronica con relativa stampa finale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della società e che dovrà essere trascritto sul “Libro Verbali Assemblee”.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.21 – Il Consiglio Direttivo è composto da:
- Past-President;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Due Consiglieri.

I Soci presentano la loro candidatura per le singole cariche per iscritto al Consiglio Direttivo che ha indetto le elezioni entro il termine stabilito dal Regolamento dell’Associazione. Le candidature saranno inserite anche nel sito web dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed ogni suo componente può essere rieletto consecutivamente una sola volta nella medesima carica.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non assegnati all’Assemblea essendogli demandate le più ampie facoltà per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione con i soli limiti imposti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di guidare ed amministrare l’Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta allo sviluppo, alla crescita ed al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, può apportare modifiche al regolamento.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammontare delle quote associative annuali.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
Il Consiglio Direttivo istituisce il Comitato Scientifico, ne definisce la composizione numerica e ne individua i componenti.
ART 22 - In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo essi vengono sostituiti dai Soci che nella carica corrispondente hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti. In mancanza di essi, il consiglio direttivo può nominare direttamente uno dei soci della Società.

IL PRESIDENTE

ART.23- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le Assemblee societarie, il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle loro deliberazioni, adotta eventuali provvedimenti di urgenza ed esegue le decisioni del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti dell’Associazione.
ART.24 - In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i suoi compiti sono svolti dal Vice Presidente
ART.25 - Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse o di indole editoriale ed organizzativa il Presidente può avvalersi dell’opera di collaboratori esterni le cui retribuzioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

ART.26 - Il Segretario tiene aggiornato l’Albo dei Soci, dirama gli avvisi delle riunioni delle Assemblee e dei Consiglio Direttivo; registra le presenze alle suddette riunioni e ne compila i verbali.
In caso di impedimento o di assenza temporanea del Segretario, ne assume le funzioni il Tesoriere, con gli stessi poteri ed attribuzioni del Segretario.

Il TESORIERE

ART.27 - Il Tesoriere ha l’incarico di:
- redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuale dell’attività finanziaria dell’Associazione da presentare al Consiglio Direttivo, che, dopo la relativa approvazione, li sottoporrà all’esame dell’Assemblea;
- curare l’esazione delle quote e dei contributi sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante all’Associazione in ragione della sua attività;
- tenere la contabilità dell’Associazione, avvalendosi eventualmente anche di consulenti esterni;
- tenere l’inventario aggiornato dei beni dell’Associazione;
- curare la pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi nonché degli incarichi retribuiti, a cui si obbliga l’Associazione.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Tesoriere ne assume le funzioni il Segretario, con gli stessi poteri ed attribuzioni del Tesoriere.


IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 28 - Qualunque controversia di qualsiasi tipo che dovesse insorgere tra l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed uno o più Soci, o tra i Soci stessi, sarà risolta da tre Probiviri eletti dall’Assemblea che nomineranno al loro interno un Presidente.
I Probiviri possono essere scelti tra Soci durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.
I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il Collegio dei Probiviri decidere anche sulle sanzioni disciplinari che potranno consistere nella
censura, nella sospensione transitoria o nella perdita della qualità di Socio.
Le decisioni del Collegio sono insindacabili.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 29 - L’Associazione si avvale, per gli scopi statutari, della collaborazione di un Comitato Scientifico, i cui componenti sono individuati dal Consiglio Direttivo.
Al Comitato Scientifico possono essere componenti tutti quei soggetti, individuali e collettivi, che possono fornire un contributo sotto il profilo scientifico, culturale e sociale e quindi anche rappresentanti designati da altre Società Scientifiche, Associazioni, Fondazioni, Università, Istituzioni Sanitarie pubbliche e private, convenzionate o che abbiano stipulato protocolli di collaborazione.
Il Comitato Scientifico ha altresì funzioni e compiti inerenti la formazione e l’aggiornamento di buone pratiche cliniche, la programmazione della Formazione Professionale e dell’ECM, la programmazione di progetti di ricerca e di studio.
Il Comitato scientifico ha funzioni di verifica e di controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Per lo svolgimento della propria attività il Comitato Scientifico potrà collaborare, promuovere e stimolare progetti, con Università, Istituzioni Sanitarie Pubbliche o Private, Fondazioni, Centri Studi, Gruppi di ricerca etc. a livello regionale, nazionale ed internazionale. Potrà inoltre promuovere e incentivare fra gli associati la realizzazione di gruppi di studio e aree tematiche.
Le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico, saranno specificate in apposito regolamento.
Il Comitato Scientifico si occuperà inoltre della pubblicazione sul sito web dell’associazione dell’attività scientifica dell’associazione, che l’Associazione si obbliga ad effettuare ed aggiornare costantemente.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 30 - Le modifiche dello Statuto possono essere:
- proposte dal Consiglio Direttivo;
- richieste al Presidente da almeno un quinto dei Soci con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo le sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria dei Soci.
L’Assemblea delibererà in prima convocazione con la presenza della metà dei soci più uno e con il voto favorevole della maggioranza semplice; in seconda convocazione con la presenza di almeno 21 soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza semplice.

SCIOGLIMENTO

ART. 31 – Lo scioglimento dell’Associazione covrà essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.
ART 32 – L’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, si fa obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI

ART. 33 – Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento che ne disciplina l’attuazione, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione.
ART. 34 – L’approvazione del presente Statuto annulla e sostituisce tutte le norme statuarie precedenti.